Termini e Condizioni

Figline V.no, 29/08/2023

ORDINE D'ACQUISTO

Termini e condizioni per la fornitura di beni e servizi

Condizioni Generali

  • Applicabilità: le presenti Condizioni Generali si intendono applicate di base a tutti gli ordini emessi da Saitec Srl (la Società) per l'acquisto di Beni e/o Servizi dal fornitore indicato negli stessi (il Fornitore), in aggiunta alle eventuali Condizioni Particolari stabilite nell'Ordine. In caso di conflitto tra le Condizioni Generali ed eventuali Condizioni Particolari stabilite nell'Ordine, queste ultime prevarranno sulle Condizioni Generali.
  • Accettazione: l’ordine si considera accettato mediante comunicazione di conferma da parte del fornitore o previa restituzione di una copia dell’ordine firmata, entro quindici (15) giorni di calendario dall'emissione dello stesso da parte della Società. Trascorso inutilmente questo periodo di tempo, la Società si riserva il diritto di cancellare l'Ordine o considerare come valida ed efficace l’accettazione tardiva da parte del Fornitore. Gli Ordini emessi online o con modalità elettronica concordata saranno considerati ricevuti alla data di invio ed automaticamente accettati.

 

  1. Diritti di proprietà intellettuale
    Per quanto riguarda i Beni e/o Servizi trasferiti alla Società, compresi i Risultati Finali o parte di essi, il Fornitore garantisce di avere pieno, chiaro e libero titolo su tali prodotti, e che alla data di fornitura di questi alla Società, ha pieno e illimitato diritto di venderli e trasferirli alla Società per la sua successiva fornitura a terzi (e uso da parte di questi). Il Fornitore cede alla Società, con garanzia a pieno titolo e liberi da diritti di terze parti, tutti i Diritti di proprietà intellettuale sviluppati in relazione ai Beni e/o Servizi ai sensi del Contratto.
  2. Indennizzo
    Il Fornitore manterrà indenne la Società da ogni responsabilità, costo, spesa e danno subito a seguito di o in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento fatta nei confronti di questa per:
    1. violazione reale o presunta dei Diritti di proprietà intellettuale di terzi derivanti da, o in connessione con, la fabbricazione, la fornitura o l'uso dei Beni, o la ricezione, l'uso o la fornitura dei Servizi, ma solo nella misura in cui la richiesta di risarcimento non è imputabile ad atti od omissioni della Società;
    2. da parte di terzi per morte, lesioni personali o danni materiali derivanti da, o in connessione con, difetti dei Beni, nella misura in cui tali difetti sono attribuibili ad atti od omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori;
    3. da parte di terzi derivanti da o in connessione con la fornitura dei Beni o dei Servizi, nella misura in cui tale richiesta di risarcimento è promossa a causa di inadempimento, negligenza, o ritardo nell’adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori.
  3. Riservatezza
    Il Fornitore dovrà mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni relative a know-how, specifiche, invenzioni, processi o iniziative di natura confidenziale resi noti dalla Società e trasmesse al Fornitore medesimo, ai suoi dipendenti, agenti o subappaltatori, e qualsiasi altra informazione riservata che il Fornitore potrà ottenere relativamente all'attività della Società, ai suoi prodotti e servizi. Il Fornitore potrà divulgare le informazioni riservate solo a quei suoi dipendenti, agenti e subappaltatori che ne devono venire a conoscenza ai fini dell'adempimento degli obblighi del Fornitore assunti in virtù del Contratto, e garantirà che tali dipendenti, agenti e subappaltatori rispetteranno gli obblighi enunciati nel presente punto. Il Fornitore può inoltre divulgare tali informazioni riservate della Società, se richiesto dalla legge, da qualsiasi autorità governativa o di vigilanza o da un tribunale competente, a condizione che il medesimo Fornitore ne dia comunicazione alla Società con idoneo preavviso, nei casi in cui sia lecito farlo, e che non le divulghi a terzi, salvo previa assicurazione scritta da parte di questi che tali informazioni saranno trattate come riservate. Il Fornitore dovrà restituire immediatamente tutte le informazioni riservate alla Società, su richiesta di quest'ultima.
  4. Autorizzazioni e licenze per l'esportazione        
    Il Fornitore è tenuto a ottenere ed essere in possesso, a proprie spese, di tutte quelle licenze e autorizzazioni per l'esportazione dei Beni e/o Servizi che si rendano necessarie di volta in volta e fornirà tempestivamente copia delle stesse alla Società corredata delle necessarie informazioni di supporto.
  5. Pagamenti
    Il prezzo per i Beni e/o i Servizi (inteso come comprensivo di ogni costo e spesa sostenuto direttamente o indirettamente dal Fornitore in relazione a questi) coincideranno con l'importo stabilito nell'Ordine, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Non sarà riconosciuto alcun onere aggiuntivo, salvo se concordato per iscritto con la Società. Riguardo ai Beni, salvo ove diversamente convenuto, il Fornitore emetterà fattura alla Società in qualsiasi momento a seguito del completamento della consegna. Riguardo ai Servizi, invece, il Fornitore emetterà fattura alla Società al completamento degli stessi. Ogni fattura conterrà quelle informazioni di supporto richieste dalla Società per verificare l'accuratezza della stessa, compreso, tra l'altro, il relativo numero d'Ordine. In considerazione della fornitura di Beni e/o Servizi da parte del Fornitore in rigida conformità con il Contratto, la Società pagherà gli importi fatturati entro il termine di scadenza convenuto nell’ordine, previa ricezione di una fattura valida e corretta, su un conto corrente bancario indicato per iscritto dal Fornitore. In caso di fornitura di Servizi, tutte le fatture saranno pagabili solo se accompagnate da un DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) richiesto dalla legislazione italiana o da qualsiasi altra certificazione equivalente di conformità della manodopera richiesta dalla legge, valida ed efficace alla data di pagamento. I pagamenti saranno effettuati solo a favore del Fornitore e, pertanto, non potranno essere fatti a conti correnti bancari di persone fisiche o giuridiche diverse dallo stesso e nella nazione in cui le attività sono svolte o in cui il Fornitore ha la sua residenza fiscale o la sede legale. Il Fornitore conserverà la documentazione completa e accurata del tempo impiegato e materiali utilizzati nel fornire i Servizi. Il Fornitore consente alla Società di divulgare le copie di tutti gli Ordini e delle proprie fatture al cliente della stessa ove richiesto dalla legge. Il Fornitore garantisce altresì che tale diritto verrà ottenuto anche presso i suoi fornitori in relazione al Contratto.
  6. Recesso e Risoluzione per inadempimento
    1. Recesso:senza limitare altri diritti o rimedi a sua disposizione, la Società può recedere dal Contratto in tutto o in parte in qualsiasi momento con effetto immediato dandone comunicazione scritta al Fornitore, dopodiché questi interromperà il lavoro relativo al Contratto così terminato. La Società verserà al Fornitore un compenso equo e ragionevole per eventuali lavori/attività in corso in relazione ai Beni al momento del recesso e/o per eventuali Servizi già eseguiti, ma tale compenso non includerà la perdita di profitti anticipati o eventuali perdite consequenziali. Il Fornitore si impegna ad accettare tale somma con soddisfazione piena e definitiva di tutte le richieste di risarcimento causate da tale recesso e si adopererà al meglio per ridurre al minimo la perdita diretta derivante da questa. In nessun caso l'importo erogabile dalla Società per l’attività lavorativa interrotta potrà essere superiore al prezzo previsto nel Contratto e corrispondente al lavoro completato.
    2. Risoluzione per inadempimento:le disposizioni di cui al precedente punto 14.1 non trovano applicazione ove la Società decida di risolvere il Contratto, al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:
      • il Fornitore viola una disposizione del Contratto e (se tale violazione risultasse rimediabile) non riesce a porvi rimedio entro quindici (15) giorni dal ricevimento della relativa intimazione ad adempiere;
      • il Fornitore non è in grado di pagare i propri debiti alla loro scadenza o qualora venissero meno le garanzie, o ci fosse un mutamento delle condizioni patrimoniali del Fornitore tali da mettere a rischio la capacità dello stesso Fornitore di saldare i propri debiti;
      • il Fornitore propone o stipula un accordo con i propri creditori o è depositata domanda di messa in liquidazione a suo carico o viene nominato un amministratore straordinario o un curatore;
      • il Fornitore (se società) è soggetto a una richiesta di liquidazione o (se persona fisica) è oggetto di una istanza od ordinanza di fallimento nei limiti consentiti e subordinatamente all'articolo 72 del Decreto legislativo del 9 gennaio 2006, n. 5 o un'altra legge italiana equivalente in materia;
      • il Fornitore sospende o interrompe, o minaccia di sospendere o interrompere, di svolgere la sua attività in tutto o in parte;
      • In tali circostanze la Società avrà il diritto di recuperare eventuali costi, oneri o spese affrontate, comprese quelle sostenute per procurarsi altrove i Beni e/o i Servizi oltre a eventuali ulteriori danni o perdite subiti a seguito di tale risoluzione. La risoluzione del contratto, avvenuta per qualsiasi motivo, non pregiudicherà nessun diritto e rimedio delle parti maturato fino a quel momento.
  1. Conformità alla normativa anticorruzione
    Il Fornitore dovrà:
    • osservare tutte le leggi, gli statuti e le direttive applicabili in materia di anticorruzione e anti-concussione;
    • evitare di intraprendere attività, pratiche o condotte illecite;
    • comunicare prontamente alla Società eventuali richieste o domande di eventuali indebiti vantaggi finanziari o di altro tipo ricevuti dallo stesso in relazione al Contratto;
    • essere conforme alla normativa antimafia.
    • assicurarsi che qualsiasi persona ad esso associata, impegnata nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni in relazione al Contratto, svolga tali incarichi solo sulla base di un contratto scritto che imponga a tale persona, il rispetto di condizioni equivalenti a quelle imposte al Fornitore nel presente contratto.
    • La Società avrà il diritto di sospendere il Contratto in caso di ragionevole sospetto di una violazione del presente contratto fino a quando la questione non viene risolta con soddisfazione della Società.
  1. Tracciabilità finanziaria
    Se il Cliente finale è un ente pubblico italiano, ai sensi della Legge 136/2010, le parti si impegnano a tracciare e registrare i flussi finanziari legati all'esecuzione della fornitura. In particolare il Fornitore si impegna a:
    • garantire che i contratti e/o gli ordini contengano la disposizione del presente articolo;
    • utilizzare metodi di pagamento che assicurino la piena tracciabilità di ogni movimento finanziario relativo all'Ordine;
    • comunicare le coordinate bancarie ai sensi di legge;
    • indicare nella fattura il codice C.I.G. e/o CUP inviato dalla Società.
  1. Disposizioni generali
    Il Fornitore non può cedere, trasferire, ipotecare, assegnare, subappaltare, dichiarare un affidamento fiduciario o trattare in qualsiasi altro modo, in tutto o in parte, i propri diritti od obblighi derivanti dal Contratto senza il preventivo consenso scritto della Società.

Tutti gli avvisi o comunicazioni di altro tipo presentati a una parte ai sensi del Contratto o in relazione a esso devono essere in forma scritta, indirizzati a quella parte presso la sede legale (se si tratta di una società) o la sua sede principale di attività (in ogni altro caso ) o ad altro indirizzo specificato.

Niente di quanto contenuto nel Contratto è volto a stabilire, o sarà considerato tale, alcuna partnership o joint venture tra le parti, né nominerà una delle parti come agente dell'altra per qualsiasi scopo. Salvo quanto stabilito nelle presenti Condizioni, qualsiasi variazione del Contratto, compresa l'introduzione di eventuali ulteriori termini e condizioni, sarà efficace solo se concordata per iscritto e firmata da parte della Società.

  1. Condizioni di Qualità
  1. Flow Down: E’ in capo al Fornitore l’obbligo di richiedere, garantire e controllare il rispetto dei medesimi requisiti di qualità del presente accordo ad eventuali suoi sub-fornitori.
  1. Fornitura di Beni
    • Oggetto della fornitura: il Fornitore deve garantire che processi, prodotti e servizi rispettino quanto previsto dall’accordo di fornitura e dal relativo contratto, nonché fornire a corredo tutta la documentazione ed i dati tecnici previsti dalla fornitura, come disegni, manuali, istruzioni, certificazioni e altri documenti laddove applicabili ed esplicitati nell’ordine al Fornitore. Il Fornitore garantisce altresì che il personale coinvolto nel processo di produzione è qualificato per competenze e formazione in relazione all’oggetto di fornitura; in caso di outsourcing di alcune parti di produzione del Bene, è in capo al Fornitore l’obbligo di estendere il controllo di tale adeguatezza all’Azienda subfornitrice. Il Fornitore è tenuto ad informare l’Azienda, che si riserva di darne approvazione, di eventuali cambiamenti nel processo produttivo, prodotti o subfornitori impiegati nel processo di fornitura del Bene in oggetto.
    • Qualità dei Beni: il Fornitore garantirà che i Beni corrispondano alla descrizione fornita e siano conformi alla relativa Specifica, siano privi di difetti di progettazione, materiali e costruttivi, siano conformi a tutti i requisiti applicabili normativamente, ai codici dei trasporti internazionali relativi alla manifattura, etichettatura, imballaggio, stoccaggio, movimentazione e consegna con qualsiasi mezzo degli stessi, nonché ai codici etici. E’ obbligo del Fornitore la verifica degli stessi requisiti per i propri subfornitori eventualmente coinvolti nel processo produttivo del Bene oggetto di fornitura.
    • REACH: Qualora i Beni siano o contengano merci o sostanze chimiche pericolose, il Fornitore si atterrà diligentemente ai propri obblighi a tal riguardo e fornirà prontamente tutte le dichiarazioni SVHC e le schede dati sicurezza dei materiali, anche quando oggetto di subfornitura, secondo quanto richiesto dal Regolamento REACH.
    • RoHS: Il fornitore garantisce la conformità alla Direttiva 2011/65/CE RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) per quanto applicabile all'oggetto della fornitura riversando in modo esplicito questo requisito ad eventuali sub-fornitori. La conformità alla normativa ROHS per quanto riguarda i trattamenti superficiali dovrà essere rispettata ad eccezione di quelli il cui uso di sostanze SVHC è stata autorizzata in deroga dall’ECHA.
    • Prevenzione di FOD: Il fornitore deve sviluppare e mantenere un programma di prevenzione del FOD per le aree di produzione. Il Fornitore garantisce inoltre che il personale è formato in tema di FOD Containment e che ha operato e messo in atto le adeguate misure operative volte alla mitigazione e prevenzione di tale criticità. Il fornitore assicura tempestiva rimozione di residui / detriti generati eventualmente durante le fasi di produzione. La prevenzione FOD deve essere attuata anche in sede di spedizione degli articoli pertanto si richiede:
          • inserimento in un imballo primario chiuso;
          • imballo antiurto non deve prevedere parti sufficientemente piccole da poter restare intrappolate nelle eventuali aperture degli articoli;
          • devono essere evitati materiali di imballo che possano con facilità sgretolarsi in parti piccole (es: polistirene).
    • Configurazione: il Fornitore deve implementare un controllo di configurazione delle parti, dei materiali e della documentazione necessaria alla realizzazione del prodotto da fornire alla Società. In caso di produzione in conto lavoro, il fornitore deve registrare in un apposito report le parti ed i materiali ricevuti dalla Società, nella loro configurazione finale. Le registrazioni dovranno essere consegnate contestualmente al prodotto. Non potranno essere effettuate modifiche o deviazioni alla configurazione del prodotto concordata contrattualmente, senza un'approvazione scritta da parte della Società. Allo scopo di verificare la conformità alle specifiche tecniche consegnate, la Società ha il diritto di ispezionare e/o fare ispezionare anche da terzi i prodotti ordinati, in accordo con le procedure di campionamento e di controllo di qualità e di idoneità, in merito alla destinazione finale dei prodotti. I risultati di predetti controlli e prove non vincoleranno la Società, la quale, alla consegna dei prodotti, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed a prescindere dall'esito dei controlli e delle prove suddette, l'accettazione dei prodotti stessi, o il loro rifiuto.
    • Non Conformità: Le non conformità rispetto ai requisiti, espliciti, cogenti o impliciti, applicabili all'oggetto della fornitura e relativi a sicurezza, affidabilità, manutenibilità, testabilità intercambiabilità, durata in servizio o in magazzino, caratteristiche funzionali, devono essere tempestivamente sottoposte all’approvazione della Società per eventuali deroghe/concessioni prima della consegna. I riferimenti alle deviazioni/concessioni approvate siano registrate sul Certificato di Conformità laddove presente o in appositi report. Qualora sia rilevata una Non Conformità al fornitore, questi deve dare evidenza della sua avvenuta corretta gestione, a partire dall’identificazione della root cause, delle azioni contenitive e delle azioni correttive programmate e della loro successiva implementazione. Quanto previsto si intende applicato anche ai fornitori online, a cui l’Azienda si riserva il diritto di chiedere l’evidenza di tali azioni tramite Customer Care del Fornitore stesso.
    • Contraffazione: il Fornitore garantirà che i Beni siano privi di parti di seconda mano, contraffatte e/o riprodotte e di avere effettuato tutte le attività di garanzia di anticontraffazione secondo la norma AS5553 (Counterfeit Electronic Parts; Avoidance, Detection, Mitigation, and Disposition) o equivalente. I CoC o i documenti applicabili devono includere almeno quanto segue:
          • Identificazione del produttore e del sito di produzione dei componenti/materiali;
          • Part Number del prodotto e numero di revisione del produttore e/o del cliente;
          • Identificazione del lotto degli articoli e/o numero di serie;
          • Firma o timbro del personale autorizzato del fornitore.

Qualora i componenti/materiali ricevuti dal fornitore fossero ritenuti fraudolenti/contraffatti, qualsiasi documento contrattuale relativo, sarà dichiarato nullo. Il fornitore è obbligato ad estendere tali requisiti ai propri sub-fornitori. Si impegna altresì a formare e sensibilizzare il proprio personale circa l’importanza e la prevenzione dell’uso di parte contraffatti.

    • Permessi e Licenze:il Fornitore garantirà di avere e conservare sempre tutte le licenze, i permessi, le autorizzazioni, i consensi e i nullaosta necessari per espletare l’ordine relativamente ai Beni forniti.
    • Garanzia:il Fornitore garantirà i Beni forniti contro eventuali difetti di materiali e fabbricazione per ventiquattro mesi dalla data di consegna, salvo accordi diversi o altro termine specificato nell’ordine.
    • Processi speciali: I processi speciali, ovvero quei processi per cui controlli finali non sono sufficienti a garantirne la conformità, deve essere qualificato a fronte di Specifiche di Processo della Società. Se uno o più processi speciali vengono sub contrattati è richiesto che il sub-fornitore sia qualificato dalla Società per l'esecuzione di tali processi e che venga allegato alla fornitura il certificato di conformità del/i processo/i eseguito/i.
  1. Consegna dei Beni
    • Imballo: I Beni devono pervenire provvisti di adeguato imballo e di protezioni particolari applicate alle parti quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, connettori sporgenti, sporgenze fragili, vetri, cablaggi esterni etc.
        • Documento di trasporto: la consegna dei Beni sarà accompagnata da un documento di trasporto recante la data dell'Ordine, il numero dell'Ordine (se presente), il tipo (descrizione e P/N se presente) e la quantità dei Beni consegnati, unitamente al Certificato di conformità degli stessi.
        • Data di consegna:il Fornitore consegnerà i Beni alla data indicata nell'Ordine, in un giorno lavorativo durante il normale orario di attività della stessa. Le consegne antecedenti la data specificata nell’ordine dovranno essere espressamente autorizzate.
        • Reso:la consegna dei beni si intende DAP Incoterms 2010, salvo diversamente specificato nell’ordine.
        • Titolo di Proprietà:il titolo di proprietà e il rischio sui Beni passeranno alla Società al completamento della consegna.
  1. Completezza delle Informazioni: Il Fornitore deve assicurare la completezza della documentazione tecnica relativa al funzionamento e manutenzione dell'item di fornitura. Documenti o informazioni aggiuntivi dovranno essere forniti in accordo al SOW ove presente o ad eventuali accordi specifici previsti dal singolo contratto. Il marchio CE, laddove previsto, dovrà essere apposto su tutti gli Items per i quali sia previsto dalle normative in corso al momento della fornitura.
  2. Fornitura di Servizi
    Modalità: 
    il Fornitore effettuerà i Servizi richiesti con la massima cura, competenza e diligenza, in conformità alle migliori pratiche in uso nel settore industriale, professionale o commerciale di riferimento, impiegando personale con le qualifiche e l'esperienza adeguate a svolgere i compiti a lui assegnati, e in numero sufficiente a garantire l'adempimento dei suoi obblighi in conformità alle scadenze contrattuali; il Fornitore garantirà che i Servizi ed i Risultati Finali siano conformi alla relativa Specifica e che tutte le merci e i materiali forniti e utilizzati nei Servizi o trasferiti alla Società, saranno esenti da difetti di progettazione, fabbricazione e installazione; il Fornitore otterrà e manterrà tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie all’esecuzione dei Servizi richiesti in rispetto delle leggi e normative applicabili.
  3. Obsolescenza
    Il Fornitore comunicherà alla Società per iscritto e senza ritardo eventuali problemi di obsolescenza, effettivi o potenziali, che riguardano l’ordine, specificando il problema di obsolescenza identificato, il suo impatto sull'esecuzione dell’ordine e le eventuali azioni da intraprendere per minimizzare il problema, includendone il costo stimato.
  4. Lavoro presso i locali della Società
    Il Fornitore accetta (e si adopererà affinché anche terze persone accettino) che qualsiasi lavoro svolto da o per suo conto presso i locali della Società e qualsiasi visita da parte di suoi dipendenti, agenti e subcontraenti presso i locali della Società siano soggetti alle specifiche procedure della Società relative al lavoro in loco e siano conformi a tutte le leggi pertinenti in materia, alle Direttive sulla gestione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e agli obblighi in materia ambientale.
  5. Lavoro presso i locali del Fornitore
    Gli obblighi di cui al precedente punto 6. si applicano anche ai locali del Fornitore (o quelli in cui questi opera e quelli del suo subappaltatore) relativamente al lavoro svolto per conto della Società. Il Fornitore consentirà inoltre ai rappresentanti autorizzati della Società, ai clienti della stessa e/o alle autorità di vigilanza di accedere su richiesta ai suoi locali e a tutte le informazioni tecniche rilevanti ai fini della corretta esecuzione dell’ordine, ivi incluse le ispezioni e verifiche dei Beni e/o delle prestazioni dei Servizi.
  6. Materiali della Società
    Nel fornire i Beni e/o Servizi, il Fornitore custodirà in sicurezza tutte le attrezzature o gli strumenti di qualsiasi tipo, compresi, tra l'altro, materie prime, campioni, maschere, utensili, disegni, modelli, specifiche e/o dati forniti dalla Società al Fornitore in relazione all’ordine (Materiali della Società ), a proprio rischio, mantenendoli in buone condizioni e in conformità con le istruzioni o i manuali forniti o indicati al Fornitore dalla Società (escludendo la normale usura). Provvederà altresì a contrassegnare chiaramente i Materiali della Società come proprietà della stessa, a disporre di tali Materiali esclusivamente secondo quanto indicato nelle istruzioni scritte della Società o conformemente all'autorizzazione della stessa e, su richiesta scritta di questa, a restituire tali Materiali. La Società ha il diritto, su richiesta, di ispezionare in qualsiasi momento i Materiali della Società. Tutti i Materiali della Società sono di esclusiva proprietà della stessa.
  7. Modifiche maggiori
    Si richiede di dare comunicazione scritta di modifiche di tipo maggiore quali cambio sito produttivo, processi costruttivi, prodotti, servizi, fornitori e di ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Società per gli item oggetto di fornitura. Per produttori di componenti EEE di Classe 1 nell’ambito di programmi spaziali, il fornitore deve mettere in atto un sistema di controllo della configurazione per garantire che qualsiasi modifica del prodotto (ad esempio modifiche al processo di produzione ed assemblaggio) che influisca sulla valutazione, la qualità delle prestazioni, l'affidabilità e l'intercambiabilità sia comunicata e sottoposta per approvazione alla Società.
  8. Pulizia e Protezione
    Salvo diverse prescrizioni, i materiali di cui al presente Ordine di Acquisto dovranno essere da parte del Fornitore, accuratamente ed adeguatamente puliti e protetti al fine di evitare danni durante le operazioni di carico/scarico e trasporto ed assicurare la giusta conservazione in normali condizioni ambientali. Eventuali responsabilità e danni derivanti da una non adeguata pulizia e protezione saranno attribuiti al Fornitore stesso.
  9. Impiego Spaziale
    Qualora la fornitura sia destinata ad impiego spaziale, il Fornitore deve applicare i requisiti specifici e dovrà fornire la documentazione inerente test di accettazione, screening e qualifiche o, comunque, qualunque tipo di documento necessario ad attestare il rispetto dei requisiti applicabili.
  1. Condizioni Etiche e Ambientali
  1. Codice Etico
    Il Fornitore ha l’obbligo di prendere visione del Codice Etico aziendale, pubblicamente disponibile sul sito web, e di applicarne le norme, i principi e le disposizioni in esso contenuti. In caso di violazione, si applica quando previsto al paragrafo "Violazione" del Codice Etico.
  2. Sistema di Gestione Ambientale e Sicurezza del Personale
    Il Fornitore garantisce il rispetto dei requisiti cogenti in materia ambientale (D.Lgs 152/06) e di sicurezza del personale (D.Lgs 152/06), rendendosi disponibile, su richiesta, a condividere la documentazione aziendale e evidenze a supporto del rispetto di tali requisiti.
  3. Obblighi e Responsabilità del Fornitore
    Il Fornitore dichiara di conoscere e di condividere i principi etici sanciti dallo Standard SA 8000 a livello internazionale in materia di diritti umani e dei lavoratori. Il Fornitore si impegna ad astenersi dall’assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di Saitec con la sottoscrizione del Contratto. L’eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima Saitec a risolvere il rapporto contrattuale in essere con il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, anche di immagine e/o reputazione, eventualmente subiti da Saitec per effetto di detto inadempimento. Il Fornitore nell’esecuzione del Contratto dovrà avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione nel rispetto della normativa vigente e dei principi etici sanciti dallo Standard SA 8000 a livello internazionale in materia di diritti umani e dei lavoratori.
  4. Minerali dei Conflitti
    Saitec riconosce e promuove le norme in materia di “Minerali dei Conflitti”, con riferimento a quanto stabilito nel "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (2010)", adottato dal Governo degli Stati Uniti d#America, ed in osservanza del Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017. Il Fornitore si impegna a comunicare mediante dichiarazione scritta la presenza, nei beni oggetto di fornitura, di minerali o metalli quali Stagno, Tantalio, Tungsteno , Oro (c.d. "Conflict Minerals") che provengano dalla Repubblica Democratica del Congo o nazioni confinanti (Angola, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia – c.d. "Conflict Region") e a fornire tutte le informazioni necessarie al fine di ottemperare ai requisiti delle relative disposizioni i materia di Conflict Minerals. Il Fornitore garantisce di adottare adeguate misure di due diligence per consentire il controllo nella catena di approvvigionamento per determinare se i prodotti, componenti, parti o materiali forniti contengono Conflict Minerals e se provengono dalle Conflict Region.